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“Quale legge si applica alla successione? Il Regolamento UE sulle successioni” #lawfacts

Il Regolamento UE sulle successioni (Regolamento (UE) n. 650/2012) stabilisce quale diritto successorio nazionale si applichi alle successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea. L’obiettivo è garantire certezza del diritto ed evitare decisioni contrastanti da parte delle autorità di diversi Stati.

In linea generale, si applica la legge dello Stato in cui la persona deceduta aveva la propria residenza abituale al momento del decesso. Tale legge disciplina l’intera successione, comprendendo quindi sia i beni mobili sia i beni immobili, anche qualora determinati beni si trovino all’estero.

Tuttavia, una persona può scegliere, in vita, che alla propria successione si applichi la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, al momento della scelta oppure al momento della morte. La scelta della legge applicabile deve essere espressamente contenuta in una disposizione a causa di morte – testamento o patto successorio – oppure risultare chiaramente dalle disposizioni della stessa.

Secondo il diritto italiano, i patti successori sono nulli, pertanto, la scelta della legge applicabile viene normalmente effettuata mediante una disposizione testamentaria. Fa eccezione unicamente la particolare figura dei patti di famiglia, che consente il trasferimento anticipato di aziende o partecipazioni societarie e che non costituisce un patto successorio nel senso proprio del termine utilizzato negli ordinamenti di lingua tedesca. In ambito transfrontaliero, un patto successorio ammissibile e valido secondo la legge applicabile ai sensi del Regolamento può produrre effetti anche in Italia.

Le questioni di natura fiscale non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento. Le imposte di successione continuano pertanto a essere disciplinate dal diritto nazionale.

Uno degli strumenti centrali del Regolamento è il Certificato Successorio Europeo. Esso consente agli eredi, ai legatari e agli esecutori testamentari di dimostrare più agevolmente la propria qualità e i propri poteri negli altri Stati membri dell’Unione Europea. Il certificato evita la necessità di ulteriori procedimenti nazionali, ma non sostituisce gli adempimenti richiesti dal diritto nazionale per eventuali iscrizioni o trascrizioni, ad esempio nei registri immobiliari.

 

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