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“Strizza il garante, ma fallo subito!” #lawfacts

“È solo una firma!”, pensò Caio quando accettò di prestare fideiussione per i potenziali debiti della società Gamma, nel caso in cui quest’ultima fosse rimasta a corto di liquidità. Ed è proprio quello che è successo: la società è rimasta senza fondi e, improvvisamente, a Caio è stato chiesto di pagare al posto dell’azienda. Tuttavia, ha avuto fortuna nella sfortuna, poiché il creditore aveva indugiato troppo a lungo. La legge prevede infatti che il creditore debba attivarsi entro sei mesi, a pena di decadenza dal proprio diritto nei confronti del fideiussore.

Nel caso di specie, il Caio aveva accettato, firmando un modulo standard, che il creditore non fosse tenuto a rispettare tale termine. Tuttavia, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 555 del 4 febbraio 2025, ha stabilito che tale clausola non è efficace. Sebbene la legge consenta in linea di principio la deroga a tale termine (rinuncia alla decadenza), per i consumatori come Caio vale quanto segue: tale deroga è valida solo se la clausola specifica è stata oggetto di una trattativa individuale – cosa che, nel caso in questione, non era avvenuta.

Gli Avvocati del nostro studio a Bolzano, Merano e Bressanone saranno lieti di fornirvi una consulenza completa.

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