Il mantenimento dei figli è generalmente dovuto fino a quando il figlio non diventa economicamente indipendente e non, come spesso si pensa erroneamente, soltanto fino al raggiungimento della maggiore età.
Non appena il figlio avente diritto al mantenimento è diventato economicamente indipendente, il pagamento può essere interrotto con il consenso dell’avente diritto, ossia il figlio stesso o l’altro genitore. In questo caso, però, è consigliabile raccogliere il consenso per iscritto, altrimenti si rischia di dover proseguire con il pagamento.
Se l’avente diritto al mantenimento non acconsente alla cessazione dei pagamenti, è possibile presentare al Tribunale competente apposita domanda di modifica del provvedimento giudiziale che regola il mantenimento.
In pratica, tuttavia, è raccomandabile chiedere prima all’avente diritto di fornire per iscritto la prova della dipendenza economica (ad esempio tramite contratto di lavoro, buste paga, ecc.), per presentare, soltanto successivamente, apposita istanza al Tribunale. Successivamente verrà emessa una sentenza che disporrà se l’obbligo al mantenimento è venuto meno.
Di solito, il mantenimento già corrisposto non viene rimborsato, motivo per cui è opportuno chiedere preventivamente una consulenza legale per evitare così di dover pagare quanto non dovuto. Gli Avvocati del nostro team di diritto di famiglia saranno lieti di accogliervi a Bolzano, Merano e Bressanone.