In linea di massimo, i genitori devono contribuire al mantenimento dei propri figli non solo fino alla loro maggiore età, bensì fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. L’accertamento dell’indipendenza economica del figlio – e la conseguente cessazione dell’obbligo di mantenimento – spetta di norma al Giudice. In tale valutazione si tiene conto anche delle condizioni economiche della famiglia.
Di contro, i figli hanno l’obbligo di proseguire la propria formazione con diligenza e impegno e di attivarsi nella ricerca di un’occupazione. Qualora ciò non avvenga, il Giudice può constatare che i figli avrebbero la possibilità di essere economicamente indipendenti, ma non lo sono per colpa propria o per scelta personale; di conseguenza, il Giudice può, ad esempio, ridurre, limitare nel tempo o persino revocare l’obbligo di mantenimento dei genitori.
Se il figlio inizia un apprendistato, di regola l’obbligo di mantenimento non decade, ma può essere richiesta una riduzione dell’importo. Se invece il figlio interrompe gli studi, ad esempio per fare un anno di esperienza lavorativa o per intraprendere un viaggio, ciò può comportare l’estinzione dell’obbligo di mantenimento, qualora tale scelta non sia stata preventivamente concordata con i genitori. I lavori stagionali o i lavori estivi, invece, non giustificano una riduzione o una sospensione dell’assegno di mantenimento.
Se i figli, pur essendo già economicamente indipendenti, convivono con i genitori o con uno di essi, hanno l’obbligo di contribuire alle spese domestiche.
Indipendentemente dall’obbligo di mantenimento, sussiste per i figli (e viceversa per i genitori), in virtù del solo rapporto di parentela, l’obbligo reciproco di prestare assistenza in situazioni di necessità economica. Ciò comporta il diritto di far valere i cosiddetti alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. del Codice Civile.
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