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“Posso disciplinare contrattualmente una futura successione?” #lawfacts

A differenza di altri ordinamenti giuridici europei, come quelli della Germania o della Svizzera, in Italia gli accordi sulla successione ereditaria sono, in linea di principio, vietati ai sensi dell’art. 458 c.c.

Da tale divieto sono interessati, da un lato, i patti successori in senso classico, ossia gli accordi che disciplinano la successione di una persona ancora in vita e che, ad esempio, stabiliscono chi debba ereditare e in quale misura.
Inoltre, l’art. 458 c.c. vieta la rinuncia, durante la vita del de cuius, all’eredità futura o alla quota di legittima.
È altresì vietato disporre, già durante la vita del de cuius, dei diritti su una successione futura e, ad esempio, vendere l’eredità attesa.

Il divieto dei patti successori mira a tutelare la libertà di decisione in materia successoria: il testamento, infatti, a differenza di un contratto, può essere liberamente modificato in qualsiasi momento fino alla morte del testatore.

Un’interessante eccezione a tale divieto è rappresentata dal patto di famiglia di cui all’art. 768-bis c.c. Esso può essere utilizzato specificamente per trasferire un’azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti. Nell’ambito del patto di famiglia, i legittimari possono eccezionalmente rinunciare anche alla liquidazione della quota di legittima loro spettante.

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